La l.r. 13/2007 e s.m.i prevede le seguenti sanzioni (articolo 20):
- salvo che il fatto costituisca reato, il certificatore che rilascia l´attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l´esclusione dall´elenco regionale dei certificatori. L´autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all´ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti;
- il certificatore che rilascia l´attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007 e s.m.i. (articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale;
- il costruttore che non provvede a far produrre l´attestato di certificazione energetica nei casi di nuova costruzione o in quelli di ristrutturazione edilizia è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
- il venditore che non rende disponibile al momento della stipula dell´atto di compravendita l´attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 1.000,00 a 10.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell´edificio;
- il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l´attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 500,00 a 5.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell´edificio.
Per effettuare i controlli la Regione Piemonte si avvale dell´Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.); annualmente sono previsti accertamenti e ispezioni a campione in corso d´opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità dell´attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale.
Anche per gli attestati di certificazione energetica predisposti in occasione di compravendita e locazione sono previsti annualmente controlli a campione sulla loro regolarità.
Il costruttore che non provvede a far produrre l´attestato di certificazione energetica nei casi di nuova costruzione o in quelli di ristrutturazione edilizia è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00.
Il venditore che non rende disponibile al momento della stipula dell´atto di compravendita l´attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 1000,00 a 10000 euro, graduata sulla superficie utile dell´edificio.
il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l´attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 500,00 a 5000,00 euro, graduata sulla superficie utile dell´edificio.
Per effettuare i controlli la Regione Piemonte si avvale dell´Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.); annualmente sono previsti accertamenti e ispezioni a campione in corso d´opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità dell´attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale.
Anche per gli attestati di certificazione energetica predisposti in occasione di compravendita e locazione sono previsti annualmente controlli a campione sulla loro regolarità.